Quali sono i Presupposti per Chiedere il Danno da Fermo Tecnico?

In caso di incidente stradale, quando va riconosciuto il danno da fermo tecnico?

Con la sentenza n. 2070/2014, la Cassazione ha fatto chiarezza su quali siano i presupposti per il danno da fermo tecnico: esso ricorre quando il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. Un esempio di tali spese possono essere il costo per il noleggio di un’altra vettura o per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

Gli Ermellini hanno inoltre puntualizzato che, se l’auto è definitivamente inservibile, viene integrata una perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato e allora non vi è più un problema di fermo tecnico del veicolo, ma solo di liquidazione del danno per la definitiva perdita del bene.

In tale caso, il danneggiato potrà richiedere non solo il danno per la perdita del veicolo, ma anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell’auto nella parte in cui essa non è stata utilizzata, a titolo esemplificativo: residuo del bollo di circolazione o del premio assicurativo.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza dell’Appello poiché il ricorrente aveva chiesto solo il danno da fermo tecnico, mentre nello svolgimento del fatto lo stesso dichiarava che l’auto era divenuta inutilizzabile.

Tale sentenza si discosta da quanto precedentemente affermato dalla stessa Cassazione. Nell’ordinanza n.22687 del 2013 infatti gli Ermellini avevano riconosciuto che il danno da “fermo tecnico” può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo; questi ha quindi diritto al rimborso del bollo e del premio assicurativo per il periodo di sospensione.

In ogni caso bisogna tenere presente che il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve (Cass. civ. n. 9626/2013).