Rapporti non consenzienti. Sussiste il reato di violenza sessuale a carico del marito?

Rapporti non consenzienti. Sussiste il reato di violenza sessuale a carico del marito?

Rapporti non consenzienti Esistono ancora oggi, uomini che pretendono l’adempimento dei doveri coniugali con o senza la volontà della compagna, convinti di poter vantare un diritto alla prestazione sessuale per il solo fatto di aver contratto matrimonio.

Sembra incredibile, dover riferire, attraverso la sentenza in commento emessa dalla Corte di Cassazione Penale n. 48355/2017, come tale organo sia stato chiamato a sgombrare il campo dal dubbio giuridico, in merito alla possibilità di violenza sessuale fra i coniugi.

Orbene anche nell’unione matrimoniale che si fonda sugli obblighi di soddisfazione sessuale reciproca, viene in essere il reato di violenza sessuale, di cui all’art. 609-bis del codice penale, qualora il marito tenti un rapporto sessuale con la moglie non consenziente.

Con le motivazioni addotte nella segnalata sentenza, la Suprema Cassazione, ha confermato la condanna di un uomo, colpevole di aver compiuto atti sessuali sulla moglie addormentata, nonostante lo stesse fosse consapevole che la coniuge non era intenzionata ad avere rapporti intimi.

Per configurarsi tale tipo di reato è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull’altrui liberta di autodeterminazione.

Non ha quindi rilevanza che tra il reo e la vittima, sussista un vincolo coniugale, né che la vittima non si opponga palesemente ai rapporti sessuali.

Dovrà però sussistere la prova che il reo era consapevole del rifiuto anche implicito della vittima.

Il caso che ha dato voce alla pronuncia in esame, vedeva infatti, nello specifico, la condanna di un marito che aveva compiuto atti sessuali sulla moglie consapevole che la donna aveva dissentito in maniera esplicita al rapporto, e in una diversa occasione, il rifiuto seppur implicito, poteva comunque essere agevolmente desunto dalle lettere dal suo legale inviate al marito.

In conclusione, anche se l’unione matrimoniale si fonda sugli obblighi di soddisfazione sessuale reciproca, qualora la moglie rifiuti in maniera esplicita o anche implicita la sua volontà ad intrattenere rapporti sessuali con il coniuge, e lo stesso non rispetti tale volontà, risponderà ai sensi dell’art. 609. Bis c.p., di violenza sessuale.