RIMBORSO SPESE DENTISTA : LE SPESE PER IL DENTISTA DI ROUTINE NON RIENTRANO NELLE SPESE STRAORDINARIE

RIMBORSO SPESE DENTISTA : LE SPESE PER IL DENTISTA DI ROUTINE NON RIENTRANO NELLE SPESE STRAORDINARIE

RIMBORSO SPESE DENTISTA : La Cassazione con la recentissima sentenza del 17.01.2018 n.1070, pronunciandosi sulla rimborso delle spese straordinarie, ha stabilito che le spese per il dentista, l’otorino o per i ticket medici, se considerate di routine non possono essere considerate straordinarie.

Con tale pronuncia, la Cassazione, ha accolto il ricorso del padre di due minori contro la decisione del Tribunale che aveva dato ragione alla moglie, accogliendo la domanda della donna tesa ad ottenere il rimborso delle spese straordinarie.

In tali spese rientravano, quelle sostenute per la retta della scuola materna, agli esborsi per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali e agli esami audiometrici per entrambi i figli e alla cure del dentista alle quali si era sottoposta una figlia.

A parere delle donna, tali spese dovevano considerarsi straordinarie e come tali, da dividersi al 50% tra entrambi i genitori.

Per ciò che concerne le spese mediche, il ricorrente, negava che le stesse potessero essere considerate straordinarie, data la loro natura di esborsi routinari, di modesto importo e prevedibili, rispetto ai quali, oltretutto, era mancata qualunque consultazione tra i due ex.

Inoltre, il padre, pur non contestando il carattere straordinario dei costi della scuola privata, ha però fatto presente che non aveva prestato il suo consenso all’iscrizione della figlia, sul presupposto dell’esperienza negativa dell’anno precedente, durante il quale la figlia aveva fatto troppo assenze, e a suo parere l’istituto privato era solo una sorta di rimedio usato dall’ex moglie quando era occupata, e non uno strumento utile alla crescita e alla formazione della bambina.

Nella pronuncia in commento, la Corte ha respinto il ricorso in merito all’ultimo aspetto, ritenendo che le spese della scuola materna, senz’altro sono configurabili come straordinarie, per le quali non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di accordo, trattandosi di decisioni di maggiore interesse per il figlio.

Ha accolto invece il ricorso, per quanto concerne le spese mediche ritenute di routine.

In merito alle stesse la Corte ha precisato che devono essere ritenute straordinarie solo le spese che per la loro rilevanza, imponderabilità e imprevedibilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

Accogliendo il ricorso su tale aspetto, ha quindi ritenuto, diversamente da quanto invece sentenziato in precedenza dal Tribunale, che le spese per i ticket, per il dentista e l’otorino, se sono contenute e di routine, non possono essere considerate straordinarie, ma rientrano nell’assegno di mantenimento.