Risarcimento del Danno al Coniuge Separato a seguito della Perdita dell’Ex Moglie in Incidente Stradale

Con la sentenza n. 1025/2013 del 17.01.2013, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto anche in capo al coniuge separato – seppure in forma ridotta – il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di un incidente mortale in cui perse la vita il coniuge non più convivente.

A parere degli Ermellini, infatti, il coniuge superstite che ha subìto la perdita dell’ex o del consorte non più convivente subisce “un pregiudizio morale – da accertare in ogni singola fattispecie – consistente in quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente, come naturale, sono le conseguenze di un lutto di una persona più o meno cara”.

La Suprema Corte, tuttavia, chiarisce che il lutto dell’ex coniuge, di per sé, non implica in via automatica il diritto al risarcimento, ma è necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l’evento morte abbia determinato un pregiudizio in capo al coniuge superstite”.

Sono vari i fattori che concorrono ad accertare la sussistenza di un vincolo affettivo ancora intenso, malgrado l’assenza di un progetto di vita in comune e l’oggettiva separazione dei coniugi quali la presenza di un figlio nato dalla relazione matrimoniale o il breve lasso di tempo intercorso dalla frattura della via coniugale all’evento infausto.

Naturalmente la liquidazione del danno non patrimoniale sarà minore in relazione al fatto della già cessata convivenza e della conseguente valutazione secondo la quale la perdita del coniuge “risulta indubbiamente meno sconvolgente rispetto al conseguito assetto di vita”.

E ciò non in virtù del fatto che in Italia solo con il divorzio vi è la definitiva cessazione di ogni effetto giuridico legato al matrimonio.