Risarcimento vittima sinistro con reddito basso

Risarcimento vittima sinistro con reddito basso

Risarcimento vittima sinistro con reddito basso. Ammonta al triplo della pensione sociale? Il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale non se la vittima ha un reddito esiguo, ma solo se ha un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa. Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione, sez. II civile, con la sentenza 4 febbraio 2020, n. 2463, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di ricorrere alla presunzione per cui, ai sensi dell’art. 137 del codice ass. private. Deve essere liquidato un danno patrimoniale inferiore al triplo della pensione sociale in tutti i casi in cui il reddito del danneggiato sia inferiore a tale soglia, o invece, tale previsione deve essere applicabile solo qualora il reddito, seppur inferiore alla soglia indicata, sia destinato a crescere, non rappresentando il massimo reddito raggiungibile con la potenzialità del danneggiato?

Risarcimento vittima sinistro con reddito basso. Ammonta al triplo della pensione sociale? La pronuncia traeva origine dalla vicenda giudiziaria che vedeva protagonista un uomo, esercente l’attività di domestico presso terzi, il quale, a seguito di un sinistro subito mentre si trovava a bordo di un autobus, aveva riportato gravi lesioni fisiche che, diminuendo in modo significativo la sua capacità lavorativa, avevano causato il suo licenziamento.

L’accertamento di postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, dovendosi, invero, dimostrare che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente avrebbe svolto – un’attività produttiva di reddito. Tale principio è però temperato dal rilievo per cui il ricorso al triplo della pensione sociale può essere consentito quando il giudice di merito accerti che la vittima al momento dell’infortunio godeva, sì, un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass. 12/10/2018 n. 25370); tuttavia questo sotto-principio va correttamente interpretato. La Cassazione (sentenza del 04/05/2016 n. 8896) aveva indicato che l’art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale; anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. Quindi, il corretto principio sarebbe un altro: il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore.

Risarcimento vittima sinistro con reddito basso. La Corte d’Appello adita, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo parzialmente le domande del danneggiato, condannava al risarcimento del danno la società titolare dell’autobus a bordo del quale si trovava il danneggiato al momento del sinistro. Il danneggiato, rimasto parzialmente soccombente, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha, da ultimo, accolto parzialmente i motivi di ricorso proposti.

Alla luce di tali circostanze, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il principio per cui spetta al danneggiato provare lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito, debba essere temperato alla luce del rilievo per cui, come già affermato dalla stessa Corte (Cass. Civ., n. 25370/2018), si può ricorrere al criterio del triplo della pensione sociale anche qualora il giudice di merito accerti che la vittima, al momento del sinistro, godeva di un reddito talmente esiguo o sporadico da renderlo sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. La Cassazione, confermando precedente orientamento (Cass. n. 8896 del 2016), detta quindi la regula iuris è la seguente: “il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima“.