Separazioni e Divorzio: Novità in Arrivo…

I Tribunali italiani, si sa, hanno un numero inimmaginabile di cause che lievita sempre più nel corso degli anni, colpa imputabile non solo ad un elevato numero di controversie (spesso evitabili col buon senso o con la mediazione) ma anche alla macchina giudiziaria stessa e alla burocrazia italiana, nota per non essere certo una delle più snelle.

Proprio per “alleggerire” il lavoro infinito dei Giudici dal peso dei fascicoli, il più delle volte particolarmente voluminosi, per ottimizzare i tempi processuali oltre che per rendere più contenuti i costi legali che le Parti devono sostenere, è stato emanato il D.L. 132 del 12.09.2014 con il quale sono state adottate misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

Tra tutte le disposizioni presenti nel decreto legge, quella più significativa riguarda certamente il diritto di famiglia, in particolare le separazioni e i divorzi – sempre in costante aumento. 
L’art. 6  del decreto – legge n. 132/2014, infatti, introduce la possibilità per i coniugi di concludere un accordo, una “convenzione di negoziazione assistita” tramite un avvocato al fine  di  raggiungere  una  soluzione consensuale di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo scioglimento del matrimonio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

È da dire che questa norma, che dovrebbe andare a snellire il lavoro del Giudice, non si applica nelle situazioni più delicate e che richiedono maggior tempo ed attenzione come nel caso in cui vi siano figli minorenni oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure non economicamente autosufficienti.

Una volta raggiunto l’accordo – che produce gli stessi effetti di un’omologa o di una sentenza – il legale della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del  Comune in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto, copia autenticata dallo  stesso dell’accordo  munito  delle  necessarie certificazioni.

Gli effetti dell’accordo decorreranno dalla data certificata negli accordi stesi che dovrà essere riporta nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.

Gli effetti di questa norma e di tutte le altre disposizioni presenti nel Decreto Legge sono tuttavia provvisori, poiché pur essendo immediatamente operative sono soggette ad un nuovo intervento legislativo poiché il citato decreto legge andrà a decadere qualora lo stesso provvedimento non dovesse essere convertito dal Parlamento in Legge, conversione che deve avvenire entro 60 giorni dal 12.09.2014.

Potrebbe essere questa disposizione un espediente utile per snellire la macchina della Giustizia ancora così articolata e complessa?