Serve sempre l’Unanimità per la Modifica delle Tabelle Millesimali?

Le tabelle millesimali rappresentano le quote di proprietà in un condominio, espresse come rapporto tra l’unita’ immobiliare e l’intero edificio di cui essa fa parte, posto pari a 1000.

Per modificare le tabelle millesimali di un condominio occorreva il consenso unanime dell’assemblea, circostanza praticamente impossibile da raggiungere, visto che la modifica avrebbe finito per danneggiare qualche condomino che, naturalmente, non avrebbe votato a favore del cambiamento.

Nel 2010, con la sentenza 18477 del 9 agosto delle Sezioni Unite della Cassazione, gli Ermellini hanno affermato che per modificare le tabelle sarebbe stato sufficiente che votasse favorevolmente la maggioranza dei condomini; infatti, la Corte riteneva che la tabella millesimale serviva solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti.

Tale sentenza è stata però superata dalla legge n. 220 del 11/12/2012, la cosiddetta “legge di riforma del condominio”, la quale è intervenuta modificando l’articolo 69 delle disposizioni attuative del codice civile e sancendo che “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale […] possono essere rettificati o modificati all’unanimità dei condomini”.

Quindi, per la revisione dei millesimi serve il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio! Vi sono però due deroghe presenti al secondo comma del suddetto articolo: risulta possibile il voto a maggioranza quando a rendere necessario l’intervento successivo sulle tabelle è un errore oppure un mutamento nelle condizioni dell’edificio, che altera per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un condomino solo.

Gli errori rilevanti ai fini della revisione sono quelli oggettivamente verificabili (es. divergenza di estensione della superficie o diversità di piano), restando di conseguenza esclusa la rilevanza dei criteri soggettivi, quali possono essere quelli di ordine estetico.

La modifica dei millesimi può essere richiesta anche quando siano mutate le condizioni di una parte dell’edificio in conseguenza di sopraelevazioni oppure, più in generale, di incrementi di superfici o comunque di incremento o diminuzioni di unità immobiliari.