Sinistri stradali accertamento medico legale. Quando è necessario?

Sinistri stradali accertamento medico legale. Quando è necessario?

 

Sinistri stradali accertamento medico legale. Alcuni danni, derivanti da sinistri stradali, purtroppo, non sono visibili o suscettibili di accertamenti clinico strumentali, e per questo, risulta essenziale il ruolo del medico legale che, lungi dal dover essere “imbrigliato con un vincolo probatorio”, dovrà operare un accertamento applicando con rigore i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 5820/2019 accogliendo il ricorso di una signora coinvolta in un incidente.

Nel caso di specie, infatti, il giudice di prime cure, analizzata l’intera documentazione prodotta dalle parti ed espletata dalla CTU medico legale aveva accertato la totale responsabilità del sinistro in capo all’altro guidatore ristorando parte attrice per i danni fisici e per alcune spese mediche. In particolare, il consulente tecnico aveva espletato i dovuti accertamenti riconoscendo il cosiddetto “colpo di frusta“. In appello, la donna otteneva il riconoscimento di maggiori spese mediche, ma le veniva negato il ristoro del danno biologico permanente. Per il giudice, infatti, le microlesioni, accertate mediante solo riscontro clinico, non avrebbero potuto dar luogo a risarcimento, essendo necessario l’accertamento strumentale.

La sig.ra ricorre in Cassazione, contestando che il danno biologico permanente, per lesioni di lieve entità derivate da sinistri stradali, ove accertato in sede di visita medico legale, va risarcito, anche in assenza di esami strumentali, pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”.

Per la Cassazione, in tema di sinistri stradali accertamento medico legale, infatti risulta fondata la questione della risarcibilità delle microlesioni, che siano state determinate a seguito di accertamenti mediante un riscontro clinico o visivo, ma che non siano accertabili strumentalmente. Il combinato disposto delle due previsioni, infatti, è che il comma 3-ter fa riferimento ai soli postumi permanenti, mentre il comma 3-quater fa riferimento, oltre che ai postumi permanenti, anche a quelli temporanei, pertanto, porta a pensare che il legislatore abbia voluto ancorare la liquidazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, in presenza di postumi micro-permanenti o senza postumi, a un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia.

Gli Ermellini sottolineano come vi siano malattie che si estrinsecano con alterazioni strumentali che non sono rilevabili clinicamente o neppure all’esame obiettivo: la stessa espressione “suscettibile di accertamenti medico legale” significa che il danno biologico, per poter essere risarcito, deve essere obiettivamente sussistente in corpore e ciò deve potersi predicare sulla base (non di intuizioni o suggestioni, ma) di una corretta criteriologia medico legale. Le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.

Il danno provocato da lesioni micropermanenti a seguito di sinistro stradale è risarcibile pertanto anche in assenza di esami strumentali (esempio radiografia e TAC). Le modifiche introdotte dal decreto legge  “Cresci Italia”, n. 1/2012, non impongono quindi che ogni lesione necessiti di accertamento clinico strumentale e tale principio è appunto precisato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5820/2019.