Un Po’ di Chiarezza sui Criteri per la Liquidazione dell’Assegno Divorzile

Ai sensi dell’art. 5 della Legge sul divorzio n. 898/1978, ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, deve essere verificata l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, paragonati al tenore di vita che questi manteneva in costanza di matrimonio e che avrebbe potuto, anche solo potenzialmente, proseguire in caso di continuazione della relazione matrimoniale, mentre per la liquidazione in concreto dell’assegno devono essere tenuta in debita considerazione i redditi, le sostanze  nel senso più ampio tale da comprendere non solo il denaro liquido, ma anche titoli, beni mobili, obbligazioni, stile di vita che si è condotto, non solo del coniuge richiedente ma anche del coniuge obbligato onde valutare l’effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo.

Ancora una volta, a precisare i criteri necessari per accertare e determinare l’entità dell’assegno divorzile, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16598 del 03.07.2013 la quale ha stabilito che per poter determinare il tenore di vita mantenuto dall’intero nucleo familiare in costanza di matrimonio occorre, infatti, conoscere le condizioni economiche di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari; diversamente per valutare in che misura ha inciso lo scioglimento del matrimonio ed il venire meno dell’unità familiare sulla posizione del coniuge richiedente è necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intendendo non solo la disponibilità attuale in cui versano i coniugi ma anche la loro attitudine a procurarsene.

Oltre alla condizione economica dei coniugi, altri sono i fattori che concorrono a determinare il quantum dell’assegno divorzile quali le ragioni che hanno condotto alla fine della matrimonio, il contributo personale offerto da ciascun coniuge al menage familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, tutto ciò anche in rapporto alla durata stessa del matrimonio.