Vendita auto incidentate: obbligo di informazione verso l’acquirente

Vendita auto incidentate: sussiste nei confronti dell’acquirente l’obbligo d’informazione sui sinistri occorsi all’autovettura prima della vendita.

La non osservanza di tale obbligo e la vendita tacendo la natura incidentata dell’autovettura, viola i principi della buona fede contrattuale disciplinati dagli artt. 1175 e 1366 cod. civ. e importa il rischio di essere condannati al risarcimento dei danni.

Il caso che ha dato origine a tale pronuncia di merito, è stato affrontato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Nola nel 2013.

All’attenzione dei giudici, è stata sottoposta dall’acquirente una richiesta di risarcimento danni per un valore di Euro 2.500 per aver solo dopo l’acquisto dell’autovettura  scoperto, l’essere l’autovettura incidentata, mentre invece il venditore aveva l’aveva dichiarata ‘pari al nuovo’’.

Sottoposta alla perizia del CTU, lo stesso ha stabilito che non solo c’era stato il danno, ma anche che il carrozziere, aveva approntato una riparazione a regola d’arte e ‘quindi il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità’.

La sentenza che ne è scaturita è la n. 16886/2017 emessa dalla Corte di Cassazione nella recentissima pronuncia del 7 luglio 2017, attraverso la quale gli Ermellini hanno riconfermato la pronuncia d’appello che il Tribunale di Nola, aveva emesso nel 2013, riconoscendo le ragioni del ricorrente e condannando il venditore al risarcimento del danno per Euro 1.500.

Ne discende che, il venditore qualora intende portare alla vendita un auto incidentata, anche qualora sulla stessa sia stata approntata una riparazione a regola d’arte, deve rendere noto all’acquirente, la natura della cosa, affinché lo stesso possa determinarsi all’acquisto liberamente.

Ne rileva che, l’elemento rilevante ai fini della buona fede contrattuale, sta nella dichiarazione di veridicità, sulla natura incidentata dell’auto, fatta da parte del venditore, e non nella qualità della riparazione, che anche laddove fosse avvenuta a regola d’arte non esime il venditore dal non rendere noto all’acquirente tale fatto.