Addebito separazione per tradimento: il sospetto addebita la separazione!

Addebito separazione per tradimento: il sospetto addebita la separazione!

Addebito separazione per tradimento La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1136/2020 ha stabilito che è sufficiente il solo sospetto di un tradimento per addebitare la separazione.

Per i giudici di legittimitàLa relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio”. Quanto, poi, alla lamentata mancata comparazione delle situazioni reddituali dei coniugi, la Cassazione, riprendendo quanto da essa dichiarato in relazione al primo motivo di ricorso, ha ribadito che in sede di legittimità non è possibile riesaminare le condizioni patrimoniali delle parti poiché tale questione attiene al merito della controversia”.

La pronuncia è nata dal procedimento di una separazione coniugale in cui, da un lato, il marito tentava di far ricadere la colpa della fine del matrimonio sulla moglie che, a suo dire, lo trascurava mentre dall’altro lato, la moglie accusava il marito di averla tradita producendo come prova biglietti aerei e prenotazioni.

Il Tribunale si è pronunciato a favore della moglie addebitando la separazione al marito e ponendo a suo carico l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 800 euro alla ex moglie.

Il marito ha proposto appello avverso la sentenza ma la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione e ha incrementato l’assegno di mantenimento in euro 1.200 perchè ha dato maggior importanza al sospetto del tradimento in quanto lesivo della dignità della moglie.

Addebito separazione per tradimento. Il marito soccombente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’insufficiente motivazione a supporto dell’addebito della separazione in quanto la Corte di Appello non aveva considerato che la rottura del rapporto coniugale fosse stata provocata dalla moglie, la quale si era rifiutata di seguirlo e sostenerlo nel lavoro avendo questa fondato la propria decisione sulla sua presunta relazione extraconiugale.

Il ricorrente ha contestato anche la determinazione dell’assegno di mantenimento essendo la moglie economicamente autosufficiente.

Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione in tutti i suoi punti in quanto gli Ermellini non potevano entrare nel merito della questione ma gli stessi giudici di legittimità hanno precisato che la decisione appellata risulta, invece, del tutto conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte.