Cancellazione volo Risarcimento calcolato in base alla distanza di partenza e destinazione.

Cancellazione volo:  A chi non è capitato di rimanere in aeroporto a fissare un tabellone sul quale lampeggia inesorabilmente la dicitura volo cancellato?

Essere costretti a subire la cancellazione di un volo, senza essere stati preventivamente avvisati, può rappresentare ad ogni ragione, l’inizio di un vero e proprio incubo, dove irrimediabilmente ci si vedrà costretti a subire interminabili ore di attesa, completamente soli a se stessi e senza alcuna tutela ed assistenza da parte della compagnia aerea che si era prescelta per il viaggio.

In ragione degli imprevedibili esiti che potrebbero scaturire dalla cancellazione di un volo, il nostro ordinamento giuridico da protezione a tale tipo di evento, dando la possibilità ai viaggiatori di poter chiedere e vedersi riconoscere un risarcimento per il disagio subito.

Nei casi di cancellazione del volo, ad eccezione di quelli che esonerano dal riconoscimento del previsto risarcimento, il Regolamento Europeo 267 del 2004, prevede il diritto del passeggero al risarcimento pecuniario per il volo cancellato.

Il risarcimento verrà calcolato e verrà commisurato in base alla distanza dall’aeroporto di arrivo a quello di partenza.

Si prevede, quindi, in caso di cancellazione del volo con coincidenza, o nei casi in cui il ritardo sia prolungato, che il risarcimento dovuto ai passeggeri sarà commisurato in base alla distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione (cosiddetta distanza radiale), nei casi in cui il volo preveda degli scali, la distanza includerà il luogo del primo decollo e la destinazione finale di arrivo, che verrà stabilita, secondo il metodo della rotta ‘ortodromica’, cioè tenendo in considerazione il tragitto più breve che potrebbe essere percorso dal punto di partenza a quello di arrivo, essendo irrilevante la distanza di volo effettivamente percorsa.

Tale metodo di risarcimento, trova inoltre valida conferma, nella pronuncia della Corte di Giustizia (causa C-559/16), laddove la stessa precisa che, non incide sul calcolo del risarcimento il fatto che la distanza effettivamente percorsa dal volo sia, in ragione della coincidenza, superiore ai chilometri che separano gli aeroporti di partenza e destinazione.

Il termine per richiedere tale risarcimento varia da Stato a Stato, tale termine per l’Italia è di 2 anni.

 

L’importo dell’indennizzo per il volo cancellato, compreso tra i 250 e i 600  potrà determinarsi, tenendo conto di tali parametri:

  • per le distanze inferiori o pari a 1500 km l’importo previsto è di Euro 250;
  • perle rotte aeree comunitarie comprese tra i 1500 e i 3500 km l’indennizzo previsto è di Euro 400;
  • per le distanze che non rientrano nei casi precedentemente elencati, l’indennizzo sarà pari a Euro 600.

In conclusione ed in un quadro generale di quelli che sono i diritti del passeggero nel caso di cancellazione volo, la Carta dei Diritti del Passeggero, stabilisce poi, che durante l’attesa i passeggeri hanno diritto a ricevere:

  • pasti e bevande in funzione della durata stessa;
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;
  • due chiamate telefoniche e messaggi via telex, fax e/o mail;
  • rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.