Figli genitori mantenimento eterno? La Cassazione fa chiarezza sull’obbligo di mantenimento gravante sui genitori e sui criteri per stabilire il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dei figli con l’ordinanza n. 19696/19
Nel caso di specie, il tribunale di Avellino pronunciando la separazione personale dei coniugi revocava l’obbligo di mantenimento a favore dei figli gravante sul padre, rilevando che entrambi ormai maggiorenni avevano iniziato a lavorare e avevano dimostrato la capacità di produrre reddito. L’ex moglie non ci stava e proponeva appello lamentando che il percepimento di reddito per un certo periodo da parte del figlio minore non giustificava la revoca dell’assegno di mantenimento dato che negli anni successivi egli aveva percepito guadagni molto inferiori o praticamente inesistenti. Quanto al figlio maggiore, la donna sosteneva che lo stesso non aveva ancora completato la sua formazione professionale e che lo svolgimento di attività lavorativa occasionale non poteva considerarsi circostanza idonea al raggiungimento di una situazione di autosufficienza economica. Le doglianze della donna venivano accolte in appello e il padre adiva dunque la Cassazione. Per la sesta sezione civile, il ricorso dell’uomo è fondato.
Figli genitori mantenimento eterno? La Suprema Corte ha accolto le ragioni dell’ex marito statuendo che tra gli elementi che rendo presumibile il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli vi sono: il raggiungimento di un’adeguata competenza professionale e tecnica e l’esistenza di un mercato lavorativo di riferimento. L’obbligo del mantenimento di un genitore consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.
Figli genitori mantenimento eterno? Nel caso di specie, infatti, il Giudice di merito non ha correttamente valutato “la conclusione da parte del figlio del percorso formativo i cui frutti egli utilizza in una attività a carattere professionale, e che secondo una valutazione presuntiva ben potrebbe costituire una fonte di reddito idonea a garantire l’autosufficienza economica a chi la presta”. Quanto al secondo figlio, invece, la Corte di Appello non ha valutato “la circostanza dell’acquisizione di una capacità lavorativa tale da assicurargli una retribuzione stabile nell’arco di due anni”.
Per cui l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento” (si veda anche Cass. n. 6509/2017).