Rapporto nonni – nipoti: i genitori possono ostacolare il rapporto?

Rapporto nonni – nipoti: i genitori possono ostacolare il rapporto?

Rapporto nonni – nipoti: La Cassazione, affermando l’importanza del rapporto nonni- nipoti, ha difeso il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, sanzionando con la perdita della responsabilità genitoriale il genitore che ostacola tale rapporto.

In tema di rapporto nonni – nipoti si è espressa la Cassazione in diverse pronunce, sostenendo il diritto dei nonni e nipoti ad un rapporto stabile e durato, prevedendo l’applicazione della sanzione della perdita della responsabilità genitoriale nei confronti di quei genitori che, anche per motivi del tutto personali, impediscono ai figli di coltivare un rapporto così importante per la propria crescita.

Tale diritto riconosciuto ai nonni trova quale unico limite l’interesse del minore, dovendosi considerare questo prevalente nel caso in cui i nonni dovessero rivelarsi inadeguati o addirittura dannosi per il suo sviluppo.

Rapporti nonni – nipoti alla luce del Codice Civile: l’art. 317 bis del Codice Civile prevede il diritto degli ascendenti a mantenere significativi rapporti con i propri nipoti. Un diritto che, se leso, il nonno può tutelare ricorrendo al Giudice del luogo in cui il minore ha la residenza, così da ottenere l’adozione di provvedimenti necessari a riguardo.

Tale evenienza rinvia all’art. 336 del Codice Civile che, nel processo che si instaura su ricorso dell’ascendente, prevede l’ascolto del minore che abbia già compiuto i 12 anni di età o, se di età ulteriormente inferiore, che sia capace di discernimento.

 

L’importanza dell’ascolto del nipote nel giudizio avente ad oggetto il rapporto nonni -nipoti: un esempio sull’argomento può rinvenirsi in una recente Sentenza, la n. 16410/2020, la quale trae origine da una causa instaurata dai nonni di una bambina, i quali reclamavano il diritto di poterla vedere ed avere contatti con lei.

Il Tribunale dei minori però aveva respinto tali richieste, ritenendo i nonni non adeguati dal punto di vista educativo ed affettivo.

A seguito di tale decisione, i nonni presentavano opposizione lamentando il mancato ascolto della bambina in giudizio – escluso dal Tribunale considerata la giovane età della bambina (9 anni) – ed altresì sostenendo che la decisione fosse stata presa unicamente sulla base dei rapporti non pacifici tra loro e la madre della bambina.

Sul punto la Cassazione ha chiarito che “i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c.”, hanno l’attitudine a dirimere conflitti tra posizioni soggettive diverse “nei quali il minore è da considerare -parte-. (…) Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.

Pertanto, il minore, in relazione al caso sopra riportato, aveva il diritto di essere ascoltato, considerato che il mancato ascolto viola il diritto al contraddittorio e all’ascolto, se questo viene escluso senza una motivazione valida sulla sua capacità di discernimento.

Rapporto nonni – nipoti: cosa accade in caso di nonno/a acquisito/a?

La Cassazione, con sentenza n. 19780/2018, ha chiarito che anche i nonni acquisiti possono agire in giudizio per tutelare il diritto a mantenere con i nipoti un legame stabile e duraturo.Sul punto la Corte ha stabilito che “ alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.

Rapporto nonni – nipoti: qual è il ruolo dei genitori a riguardo? L’articolo 330 ss. c.c. prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale tutte le volte in cui il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei suoi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Sul punto la Cassazione, con sentenza n. 5097/2014 relativa alla vicenda che vedeva il padre di un bambino orfano di madre ostacolare i rapporti di quest’ultimo con i nonni e una zia materna, ha stabilito che “è in gioco una parte importante dei rapporti affettivi e educativi del minore in quanto la contrapposizione del padre ai congiunti del ramo materno comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa e che lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa se si tiene conto della scomparsa prematura della madre.”

Dunque, viene sanzionato con la perdita della responsabilità genitoriale il genitore che ostacola, senza alcun motivo, il rapporto nonni-nipote.