Separazione accesso documenti. L’ex coniuge ha diritto di accesso?

Separazione accesso documenti. L’ex coniuge ha diritto di accesso?

Separazione accesso documenti. L’ex coniuge ha diritto di accesso? Per il TAR Campania il coniuge che ha in corso un giudizio di separazione ha diritto ad accedere ai documenti relativi all’altro coniuge detenuti dall’Agenzia delle entrate e ricavabili dall’Archivio dei rapporti finanziari. Sarà l’Agenzia a oscurare i dati personali di altri soggetti che dovessero comparire nella documentazione richiesta.

Separazione accesso documenti. L’ex coniuge ha diritto di accesso? Lo ha deciso ilTARCampania, sesta sezione, nella sentenza5763/2018accogliendo in parte il ricorso avverso il silenzio che l’Agenzia delle Entrate aveva serbato alla richiesta di accesso di un marito ai documenti della moglie da cui si stava separando.

Avendo interesse a conoscere la situazione reddituale e patrimoniale della donna, premessa lapendenza di un giudizio di separazione, l’uomo aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di avere copia di diversi documenti tra cui la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni sua e della moglie, gli eventuali contratti di locazione a terzi di immobili di proprietà di quest’ultima. Non avendo ottenuto riscontro, il ricorrente ha intrapreso l’azione innanzi al TAR volta all’annullamento del diniego maturato per silentium, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali.

Separazione, accesso documenti. L’ex coniuge ha diritto di accesso?

Per il Collegio il ricorso è in parte fondato, in quanto non si comprende perchè l’Agenzia non abbia consentito l’accesso alle dichiarazioni dei redditi del ricorrente e della coniuge, nonché, agli eventuali contratti di locazione a terzi degli immobili di proprietà di quest’ultima. Anche perché parte ricorrente ha, infatti, chiarito di avere in corso un giudizio di separazione e di avere interesse a conoscere tali dati.

Al riguardo, non può porsi in dubbio la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”, che l’art. 22 l n. 241/90 prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda.

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Dopo una valutazione puntuale della normativa in materia, che tiene conto del ruolo dell’Archivio dei rapporti finanziari, il T.A.R. ha concluso che al privato debba essere consentito ricorrere agli ordinari strumenti offerti dallal. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all’Amministrazione di consegnare.

In conclusione, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso ai documenti in questione relativi al coniuge detenuti dall’Agenzia delle entrate e ricavabili dall’Archivio dei rapporti finanziari.

L’Agenzia avrà poi cura di oscurare i dati personali di altri soggetti (diversi dalla moglie) che dovessero comparire nella documentazione richiesta