SMS mail piena prova in giudizio?

SMS mail piena prova in giudizio?

SMS mail piena prova in giudizio. Con l’ordinanza n.19155/2019, la I Sezione Civile della Cassazione torna sul valore probatorio di messaggi SMS ed email. I messaggi di testo e di posta elettronica formano piena prova se colui contro il quale viene prodotto non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.

SMS mail piena prova in giudizio? Una donna aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex compagno, per il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell’interesse del figlio minore, nato dalla relazione sentimentale dei due.

SMS mail piena prova in giudizio? A seguito di opposizione proposta dall’uomo, il Giudice di Pace revocava il decreto ingiuntivo. Il Tribunale però, investito dell’appello, riformava la sentenza di primo grado e rigattava la proposta opposizione, infatti secondo il giudice di secondo grado è proprio dagli SMS inviati dalla donna all’ex compagno che emergeva l’adesione di quest’ultimo all’iscrizione del minore all’asilo nido ed all’accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all’interesse del figlio.

In Cassazione, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia sbagliato a riconoscere efficacia probatoria, quale scrittura privata, ai tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli a lui erroneamente quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti.

SMS mail piena prova in giudizio? la Cassazione rammenta come di recente (cfr. Cass., sent. n 5141/2019) la giurisprudenza abbia ribadito che lo “short message service” (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 del codice civile.Di conseguenza, si ritiene che l’SMS formi piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

 

Gli Ermellini (cfr. sent. n. 11606/2018) sono giunti alla medesima conclusione anche relativamente all’efficacia probatoria dell’email, ritenendo che il messaggio di posta elettronica costituisca un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 del codice civile.

 

Ed ancora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., la Corte ha rammentato che il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Il disconoscimento da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, pertanto, il generico disconoscimento del documento non è sufficiente.

La Cassazione ha, pertanto, respinto il ricorso.