Volo cancellato da guasto tecnico. E’ rimborsabile?

Volo cancellato da guasto tecnico. E’ rimborsabile?

Volo cancellato da guasto tecnico. E’ rimborsabile? La Corte di Giustizia UE, ha stabilito che se il volo ritarda di tre ore o più, a causa del danneggiamento di un pneumatico sulla pista, la compagnia aerea è tenuta a versare una compensazione pecuniaria qualora la stessa non dimostri, di aver fatto il possibile per evitare il ritardo.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la stessa Compagnia aerea, non è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che il ritardo o la cancellazione del volo di durata uguale o superiore alle tre ore sia avvenuto per circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare.

La Compagnia aerea, inoltre deve dimostrare, altresì, di aver fatto il possibile, per evitare tale situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva. E quindi mediante personale, materiale e risorse finanziarie.

Volo cancellato da guasto tecnico. E’ rimborsabile? Dal 2008 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che il guasto tecnico non rientra nella nozione di circostanza eccezionale di cui all’art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004. Con la conseguenza che il vettore è obbligato a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 pari a 250, 400 o 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta aerea. In passato, invece, le compagnie aeree invocavano il motivo tecnico per giustificare la cancellazione o il ritardo di un volo aereo, al fine di negare al passeggero la predetta compensazione pecuniaria. Per la verità, il guasto tecnico veniva utilizzato anche come pretesto per coprire motivi differenti, quali un mero ritardo nella rotazione delle operazioni di volo imputabile a fatto e colpa del vettore.

Con la sentenza sul guasto tecnico, del 22 dicembre 2008 causa C-549/07, la Corte di Giustizia si era pronunciata per la prima volta al riguardo, affermando che “un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi [dell’art. 5, par. 3], a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo”. La Corte di Giustizia stabiliva che tale sentenza, riguarda comunque un evento eccezionale.

Volo cancellato da guasto tecnico. E’ rimborsabile? Nella presente fattispecie, un cittadino aveva prenotato un volo aereo con la compagnia aerea Germanwings, da Dublino verso Dusseldorf, il volo era arrivato a destinazione con tre ore e ventotto minuti di ritardo. Il passeggero aveva richiesto un rimborso e la Germanwings aveva respinto tale richiesta, comunicando che il ritardo del volo era da imputarsi al danneggiamento di uno pneumatico dell’aereo, dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o atterraggio. Dato che questa è qualificata dal regolamento dell’Unione sui diritti dei passeggeri come una circostanza eccezionale, la compagnia aerea si era ritenuta esonerata dall’effettuare il pagamento della compensazione pecuniaria.

Alla base di tale statuizione, vi è la considerazione che i vettori devono regolarmente fare fronte a diversi problemi tecnici, i quali sono inevitabilmente connessi con il funzionamento degli aeromobili. Peraltro, lo stesso trasporto aereo è caratterizzato da un elevato grado tecnologico degli aeromobili, ove il guasto, nonché la risoluzione dello stesso, rientra nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

Il guasto tecnico potrebbe rientrare nella nozione di circostanza eccezionale solamente qualora originasse da un vizio di fabbricazione nascosto o da un atto di sabotaggio o di terrorismo. Si tratta di casi rarissimi e difficilmente rintracciabili nel diritto vivente. La valutazione, però, spetta sempre al giudice nazionale investito del merito.

La Corte è ritornata nel 2015 sulla nozione di guasto tecnico Con la sentenza 17 settembre 2015, causa C-247/14, la Corte di Giustizia come detto ritorna a pronunciarsi sulla nozione di guasto tecnico, per analizzare nuovi profili che gli erano stati sottoposti a seguito di un procedimento in Olanda. I fatti consistevano in un ritardo del volo aereo della KLM di ben 29 ore, causato da un guasto tecnico. Sul punto, la KLM evidenziava nel merito della propria difesa che il guasto, peraltro verificatosi dopo la manutenzione, era dovuto a pezzi difettosi che non avevano superato la loro vita media e riguardo ai quali il fabbricante non aveva fornito indicazioni di possibili vizi dopo un certo periodo di utilizzo.

La Corte di Giustizia, al riguardo ha affermato nuovamente il principio già espresso in precedenza nel 2008, secondo il quale il guasto tecnico provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile rimane sempre intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’aeromobile.

La stessa Corte di Giustizia, peraltro, chiarisce che resta impregiudicato il diritto del vettore aereo di rivalersi nei confronti del fabbricante, ai sensi dell’art. 13. Al vettore sarebbe così consentito agire con un’azione di regresso nei confronti del terzo (fabbricante) al quale imputare la colpa. In questo modo, il vettore potrebbe ridurre o anche eliminare l’onere finanziario costretto a sopportare in conseguenza dell’obbligo di compensazione imposto dal Regolamento (CE).

Volo cancellato da guasto tecnico. E’ rimborsabile? La giurisprudenza europea, quindi, resta ancora ferma nel ritenere che la circostanza eccezionale dell’art. 5, par. 3, costituisce di certo una deroga al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri, ma va interpretata restrittivamente (in conformità alla sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 20).

Ai passeggeri resta così accordato un elevato grado di protezione nei confronti del vettore aereo, idoneo a limitare i disagi e i fastidi causati dal ritardo o dalla cancellazione di un volo aereo, in conformità allo spirito che aveva istituito le regole comuni di cui al Regolamento (CE).