Da Oggi si potrà Portare il Cognome Materno!

Una mancanza del sistema giuridico”: così la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nella sentenza n. 77/07  del 07/01/2014, ha definito il fatto che in l’Italia i genitori non possano attribuire al proprio figlio il cognome materno.

La vicenda inizia quando, nel 1999, una coppia italiana, al momento della nascita della figlia, si era vista opporre il rifiuto dagli uffici di stato civile alla richiesta di trascrivere il solo cognome materno.

Il cognome della madre aveva un alto valore per i ricorrenti: era infatti l’ultima eredità del nonno materno che, restato senza figli maschi, sarebbe stato destinato a scomparire nella memoria insieme al suo cognome. La scelta era quindi di sostituire al cognome paterno quello materno, anziché aggiungere il secondo al primo, come invece è oggi consentito dalla legge italiana.

I Tribunali di ogni grado di giudizio italiano, compresa la Corte costituzionale, negavano la possibilità ai coniugi di dare il cognome materno alla figlia.

Alla coppia quindi non rimaneva che rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la quale condannava l’Italia per violazione dell’articolo 14 (che sancisce il divieto di ogni forma di discriminazione) e dell’articolo 8 (che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare). In pratica la Corte di Strasburgo accertava che la trasmissione del cognome paterno ai figli si fonda su una discriminazione basata sul sesso dei genitori.

La pronuncia ha portata storica: infatti il Giudice di Lussemburgo, pur non prevedendo alcun equo indennizzo in favore dei coniugi, chiama lo stato italiano a modificare la disciplina interna, poiché la stessa Convenzione Europea, trattato internazionale a cui l’Italia ha aderito, all’articolo 46 prevede che gli stati contraenti debbano conformarsi alle sentenze definitive della Corte Europea.