Pignoramento auto. Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi

Pignoramento auto. Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata.

Il pignoramento consiste nel provvedimento con cui l’Ufficiale Giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal porre in atto qualsiasi azione il cui scopo sia quello di sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i loro frutti, con la dichiarazione che qualsiasi azione compiuta su di esso non sarà valida.

In sostanza con il pignoramento il bene oggetto dell’atto viene sottratto alla disponibilità del suo proprietario, il bene viene venduto e con il ricavato vengono soddisfatte le ragioni del creditore.

Il pignoramento può essere: mobiliare, immobiliare,  presso terzi, e anche di .

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere effettuato attraverso due modalità:

  • Mediante il pignoramento mobiliare.
  • Mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre a esecuzione.

L’atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi deve contenere:

  • L’ingiunzione al debitore di astenersi dal disporre ( vendere, donare, utilizzare ecc.) del bene pignorato;
  • L’intimazione al debitore di consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) autorizzato, competente territorialmente in base alla residenza, domicilio o sede del debitore.

Con la notifica del pignoramento auto, il debitore viene nominato custode e ha l’obbligo di consegnare il veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie.

In caso di mancata consegna entro 10 giorni del veicolo o del rimorchio, il debitore compie un reato.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 19412 del 10 maggio 2016  ha precisato che se decorrono inutilmente 10 giorni, il debitore che non consegna il veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie, commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all’art. 388 codice penale.  

Se il debitore non consegna il veicolo entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento all’Istituto Vendite Giudiziarie, ma continuerà a guidare il veicolo oggetto di pignoramento, gli organi di polizia in caso di accertamento della circolazione con il mezzo pignorato ritireranno il veicolo e la relativa documentazione e  consegneranno il tutto all’Istituto Vendite Giudiziarie che ne assumerà la custodia.

L’Istituto Vendite Giudiziarie, divenuto custode del bene pignorato, dovrà dare immediata comunicazione a mezzo pec al creditore pignorante.

Il creditore ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione ricevuta a mezzo Pec per depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, pena la perdita di efficacia del pignoramento.

Spesso tale metodo di pignoramento risulta assai utile per intimorire il debitore e riuscire a ricavare la somma richiesta.

Altra soluzione potrebbe anche essere quella di chiedere l’assegnazione del veicolo pignorato, per usarlo personalmente o per poi rivenderlo, ottenendo così un doppio risultato: dare fastidio al debitore e avere un mezzo usato ad un prezzo di asta, quindi sottopagandolo.

Efficace no?